lo statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
E DI PROMOZIONE SOCIALE 05QUARTOATTO

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Art. 1. Costituzione, denominazione e sede
1.1. E’ costituita ai sensi del Capo II, Libro I, del Codice Civile, e delle leggi vigenti l’Associazione denominata “05QuartoAtto”.
1.2. L’Associazione potrà utilizzare anche la denominazione “Associazione Culturale e di Promozione Sociale 05QuartoAtto” o “Associazione Culturale 05QuartoAtto” o “Associazione Socio–Culturale 05QuartoAtto”.
1.3. La sede dell’Associazione è in Ravenna, alla Via Dorese n. 6. Qualora se ne ravvisi la necessità, la sede dell’Associazione può essere trasferita, all’interno del territorio provinciale, previa deliberazione del Consiglio Direttivo. La deliberazione che dispone il trasferimento della sede dell’Associazione dovrà essere comunicata a tutti i Soci nei tempi e nelle forme della convocazione dell’Assemblea generale entro 5 (cinque) giorni dalla deliberazione stessa. Il trasferimento non potrà avvenire nelle more della convocazione dell’Assemblea generale dei Soci.

Art. 2. Scopo Sociale
2.1. L’Associazione è apartitica, indipendente da qualsiasi altra organizzazione e non fa professione di alcuna fede religiosa o politica e non ha scopo di lucro: base fondamentale dell’attività associativa è il volontariato.
2.2. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
2.3. L’Associazione è caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti i soci, dell’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dai Soci e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
2.4. L’Associazione ha per finalità la pratica, la diffusione e la promozione dell’attività e della cultura teatrale ed in particolar modo l’Improvvisazione Teatrale, della cultura cinematografica, narrativa ed artistica in genere, nonché di svolgere attività di utilità sociale a favore di Soci e di terzi, impegnandosi altresì nel mantenimento delle tradizioni culturali e sociali del Comune e della Provincia di Ravenna e della Regione Emilia Romagna, a collaborare a manifestazioni ed eventi del territorio di riferimento, a curare le manifestazioni storiche e quelle legate alla tradizione ed impegnandosi a promuovere lo scambio interculturale e sociale in e con territori diversi da quello di riferimento.
2.5. Le attività potranno articolarsi nei seguenti ambiti:
a) organizzazione, e gestione di corsi di formazione;
b) organizzazione di manifestazioni, incluse le rappresentazioni teatrali e di improvvisazione teatrale;
c) promozione di scambi culturali, anche con altre associazioni aventi o meno scopo analogo;
d) realizzazioni e produzione di pubblicazioni o eventi multimediali, destinate prevalentemente ai Soci;
e) realizzazioni e produzione di pubblicazioni o eventi multimediali, correlati alle attività costituenti lo Scopo dell’Associazione;
f) distribuzione di pubblicazione, audiovisivi, libri o altro materiale di interesse dei Soci;
g) organizzazione di viaggi studio e gite;
h) gestione di un punto di ristoro e altre attività di promozione sociale e di promozione culturale;
i) creazione di gruppi di studio;
j) promozione, in ogni modo, della cultura e dell’arte;
k) coinvolgimento di uomini di cultura, associazioni, enti ed amministrazioni a livello regionale e nazionale al fine di ottenere contributi concreti per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
l) stipula di convenzioni con enti pubblici e privati nonché la raccolta di finanziamenti finalizzati ad eventi, spettacoli, concorsi di idee, la realizzazione di opere inerenti allo Scopo Sociale;
m) utilizzazione di ogni tipo di mezzo di comunicazione di massa, anche utilizzando modelli o emblemi, per promuovere lo Scopo Sociale, l’immagine dell’Associazione e tutte le attività ed iniziative messe in atto dall’Associazione;
n) organizzazione di corsi ed eventi a scopo educativo in ambiti scolastici e istituzionali;
o) stipula di contratti immobiliari, mobiliari, finanziari e commerciali, pubblicitari ed editoriali marginali, correlati allo Scopo Sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità.
p) qualsiasi altra attività, connessa allo Scopo Sociale, che venga ritenuta utile o funzionale per il conseguimento delle finalità associative.
2.6. È fatto divieto agli organi amministrativi dell’Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque nel costante rispetto dello Scopo Sociale.
2.7. L’Associazione può confederarsi con una o più associazioni che perseguono scopi analoghi.

Art. 3. Durata dell’Associazione
3.1. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art. 4. Atti Sociali dell’Associazione
4.1. Gli Atti Sociali dell’Associazione sono:
l’Atto costitutivo dell’Associazione;
lo Statuto dell’Associazione;
i regolamenti dell’Associazione;
le delibere dell’Assemblea generale;
le decisioni del Consiglio Direttivo.
4.2. Tutti gli Atti Sociali hanno forma scritta.

Art. 5. Domanda di ammissione all’Associazione
5.1. L’adesione all’Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può in alcun caso essere disposta per un periodo temporaneo.
5.2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda scritta di ammissione, dichiarando, su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo:
a) di ben conoscere e condividere lo Scopo Sociale;
b) di voler partecipare alla vita associativa;
c) di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità ed il metodo dell’Associazione;
d) di rispettare i regolamenti interni.
5.3. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale e civile.
5.4. All’atto di presentazione della domanda di ammissione dovrà essere versata la quota associativa annuale.
5.5. In nessun caso la quota associativa può essere rimborsata, trasferita a terzi o rivalutata.
5.6. La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione e al versamento della quota sociale. Nei successivi 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo può rigettare la domanda di ammissione con parere motivato comunicandolo al Socio interessato.
5.7. Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di ammissione è possibile chiedere che si pronunci l’Assemblea Ordinaria, la quale delibererà alla prima convocazione successiva. Il rigetto della domanda di ammissione da parte dell’Assemblea Ordinaria comporta la restituzione dell’ammontare versato per la quota associativa annuale.
5.8. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, interdetti, inabilitati ed altri soggetti portatori di handicap, che ne riducano la capacità di intendere e volere, e dei loro rappresentanti legali, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenne.
5.9. Il numero degli iscritti all’Associazione non ha limite.

Art. 6. Diritti e doveri dei Soci
6.1. L’ammontare della quota associativa annuale è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo e deve essere versata entro il 30 settembre di ogni anno. I Soci che non provvedono al versamento della quota associativa annuale nei due mesi successivi la scadenza, dopo essere stati interpellati, sono considerati morosi.
6.2. I Soci che non sono in regola con il pagamento della propria quota associativa annuale, anche se iscritti nel libro soci, non godono di alcun diritto e non sono soggetti ad alcun dovere all’interno dell’Associazione, se non quelli derivante dalla legge.
6.3. Ciascun Socio ha il diritto:
a) di frequentare i locali dell’Associazione, nel rispetto delle norme stabilite nell’apposito regolamento;
b) di partecipare all’Assemblea generale;
c) di partecipare a tutte le attività dell’Associazione, alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo, a frequentare la sede sociale, nonché a fruire dei  corsi e di ogni altro servizio erogato dall’Associazione secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento;
d) di partecipare alla vita associativa nelle forme e nei modi prescritti dallo Statuto e dai regolamenti;
e) di versare all’Associazione ulteriori contributi oltre la quota sociale, con esclusive finalità di liberalità.
6.4. Solo il Socio che ha raggiunto la maggiore età e sia in regola con il pagamento delle quote sociali ha il diritto di voto nell’Assemblea generale e dell’elettorato attivo e passivo. Tali diritti verranno automaticamente acquisiti anche dal Socio minorenne dopo il raggiungimento della maggiore età.
6.5. Ciascun Socio ha il dovere:
a) di rispettare ed osservare gli Atti Sociali;
b) di pagare la quota associativa annuale entro la scadenza stabilita;
c) di svolgere le attività associative come preventivamente concordate;
d) di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;
e) di essere presenti alle riunioni, rispettare gli orari e, se responsabili per un determinato incarico, di comportarsi con diligenza e correttezza, impegnandosi al raggiungimento dello Scopo Sociale.
6.6. Le prestazioni dei Soci a favore dell’Associazione e gli incarichi sociali sono sempre eseguiti gratuitamente. Il Consiglio Direttivo delibera in merito al rimborso delle spese sostenute dai Soci per conto dell’Associazione.
6.7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte, fatta salva la possibilità di corrispondere indennità e compensi, nei limiti e nel rispetto delle disposizione in vigore, nei confronti di coloro che prestano la loro opera all’interno dell’Associazione per lo svolgimento di attività determinate.

Art. 7. Perdita della qualifica di Socio
7.1. I Soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
rigetto della domanda di ammissione;
dimissione volontaria;
morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio associativo.
7.2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea. Il Socio radiato non può essere più ammesso.
7.3. Non costituisce motivo per la perdita della qualifica di Socio l’appartenenza ad altre associazioni.
7.4. Nel caso in cui un Socio cessa di appartenere all’Associazione non ha diritto alla rimborso della quota sociale. Nel caso di rigetto della domanda di ammissione si avrà restituzione dell’ammontare versato per la quota associativa annuale.

Art. 8. Sostenitori e Sostenitori Onorari
8.1. Chiunque creda nella realizzazione dello Scopo Sociale e voglia supportare l’Associazione può chiedere di essere riconosciuto come Sostenitore dell’Associazione. I Sostenitori versano un contributo annuale così come stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. La qualifica di Sostenitore ha durata pari ad un anno.
8.2. Ciascun Socio può proporre come Sostenitore Onorario chiunque abbia dei meriti o si sia distinto per l’interesse nelle attività promosse dall’Associazione. La proposta deve essere approvata dall’Assemblea Ordinaria a maggioranza assoluta. I Sostenitori Onorari non sono tenuti a corrispondere alcun contributo e la loro qualifica non è soggetta a scadenza.
8.3. Non possono essere nominati più di due Sostenitori Onorari ogni anno.
8.4. La perdita della qualifica di Sostenitore Onorario segue lo stesso iter previsto per la nomina.
8.5. La qualifica di Sostenitore o di Sostenitore Onorario non dà diritto all’accesso alle attività riservate ai soli Soci. Dà, tuttavia, diritto ad tessera di riconoscimento e l’accesso ad alcuni benefici, così come stabilito nell’apposito regolamento.
8.6. I Sostenitori e i Sostenitori Onorari non sono Soci.

Art. 9. Organi Sociali dell’Associazione
9.1. Gli Organi Sociali sono:
l’Assemblea generale dei Soci;
il Presidente;
il Consiglio Direttivo.
9.2. A garanzia della democraticità della struttura dell’Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite e si stabiliscono altresì i seguenti principi:
a) eleggibilità libera degli Organi Sociali;
b) principio del voto singolo;
c) sovranità dell’Assemblea generale e chiarezza dei criteri di partecipazione alla stessa;
d) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci o rendiconti.

Art. 10. Assemblea generale dei Soci
10.1. L’Assemblea generale dei Soci costituisce il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed può essere convocata in sessione Ordinaria o Straordinaria.
10.2. L’Assemblea generale è composta da tutti i Soci dell’Associazione in regola con il versamento della quota associativa annuale.
10.3. L’Assemblea generale è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.
10.4. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto e può esprimerlo anche mediante delega scritta ad un solo altro Socio. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea generale, per mezzo di delega scritta, depositata prima che l’Assemblea abbia inizio, non più di un Socio.
10.5. Quando è regolarmente convocata e costituita, l’Assemblea generale rappresenta l’universalità dei Soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Soci, anche i Soci non intervenuti o dissenzienti.
10.6. L’Assemblea generale è convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci.
10.7. La convocazione dell’Assemblea generale avverrà mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione al domicilio di tutti Soci, come risultante dal libro soci, a mezzo posta elettronica, posta ordinaria o con raccomandata, fax, telegramma o altro mezzo idoneo. Nell’avviso e nella comunicazione dell’Assemblea generale devono essere indicati nell’ordine del giorno l’elenco delle materie da trattare nonché, sia per la prima che per la seconda convocazione, il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza. La seconda convocazione non può essere fissata se non dopo 48 (quarantotto) ore e non oltre i 20 (venti) giorni dalla prima convocazione.
10.8. L’Assemblea generale è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, uno dei componenti del Consiglio Direttivo su delega scritta del Presidente.
10.9. Il Presidente nomina di volta in volta, tra i Soci, un segretario con il compito di redigere apposito verbale e, se necessario, due scrutatori. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea generale sia redatto da un notaio.
10.10. Il Presidente ha il compito di presiedere l’adunanza e modera, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
10.11. Il verbale di ogni Assemblea generale dovrà essere firmato dal Presidente, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
10.12. A prescindere da qualunque formalità richiesta dal presente Statuto, l’Assemblea generale è comunque validamente costituita qualora siano presenti tutti i Soci, inclusi il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, e nessuno si opponga alla discussione.
10.13. Alle delibere dell’Assemblea generale è data adeguata pubblicità attraverso affissione nella sede dell’Associazione per i 30 (trenta) giorni successivi la deliberazione e contestuale comunicazione al domicilio di tutti Soci, come risultante dal libro soci, a mezzo posta elettronica, posta ordinaria o con raccomandata, fax, telegramma o altro mezzo idoneo.

Art. 11. Assemblea Ordinaria
11.1. La convocazione dell’Assemblea Ordinaria avverrà con un preavviso minimo di 20 (venti) giorni prima della data di convocazione.
11.2. L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno due volte all’anno e comunque:
a) una volta entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo o altro rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo;
b) una volta nel mese di settembre nella quale il Consiglio Direttivo presenta il programma delle attività per il periodo tra settembre e agosto.
11.3. La convocazione dell’Assemblea Ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 (un terzo) dei Soci aventi diritto di voto; la richiesta dovrà essere presentata in forma scritta e contenere le firme dei richiedenti, oltre all’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Presidente o del Consiglio Direttivo e dovrà essere effettuata entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta.
11.4. L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti; è validamente costituita in seconda convocazione indipendentemente dal numero dei Soci intervenuti e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.
11.5. L’Assemblea Ordinaria delibera:
a) l’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo;
b) l’approvazione del bilancio o altro rendiconto contabile economico-finanziario e delle eventuali relazioni ad essi relative;
c) l’approvazione di regolamenti dell’Associazione;
d) le modalità di reimpiego dell’avanzo di gestione in base alle proposte del Consiglio Direttivo;
e) sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione;
f) sulla cessione a terzi dei nomi e dei marchi dall’Associazione;
g) su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Art. 12. Assemblea Straordinaria
12.1. La convocazione dell’Assemblea Straordinaria avverrà con un preavviso minimo di 25 (venticinque) giorni prima della data di convocazione.
12.2. La convocazione dell’Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto; la richiesta dovrà essere presentata in forma scritta e contenere le firme dei richiedenti, oltre all’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Presidente o del Consiglio Direttivo e dovrà essere effettuata entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta.
12.3. L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti; è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti, quando delibera su:
a) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari,
b) revoca del Consiglio Direttivo in carica.

Art. 13. Assemblea Straordinaria. Modifiche all’Atto Costitutivo ed allo Statuto
13.1. La decisione di apportare modifiche all’Atto Costitutivo od allo Statuto può essere presa esclusivamente dall’Assemblea generale dei Soci in seduta straordinaria.
13.2. Le proposte di modifiche all’Atto Costitutivo od allo Statuto possono essere presentate da un membro del Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 (un terzo) dei Soci al Consiglio.
13.3. Il Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell’Assemblea Straordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della proposta, dando parere motivato sulla proposta stessa.
13.4. Il progetto di modifica deve essere affisso assieme all’avviso di convocazione e deve pervenire ai Soci unitamente alla comunicazione con un preavviso minimo di 25 (venticinque) giorni.
13.5. Affinché possa essere modificato l’Atto costitutivo o lo Statuto, l’Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

Art. 14. Assemblea Straordinaria. Scioglimento dell’Associazione
14.1. La decisione di sciogliere l’Associazione può essere presa esclusivamente dall’Assemblea generale dei Soci in seduta straordinaria.
14.2. La richiesta di convocazione dell’Assemblea Straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei Soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
14.3. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria con l’approvazione di almeno 4/5 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con l’esclusione delle deleghe.
14.4. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e D.P.C.M. del 26 settembre 2000, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15. Consiglio Direttivo dell’Associazione
15.1. Il Consiglio Direttivo amministra l’Associazione ed è composto da un numero dispari di membri, da tre a cinque (compresi). Le uniche cariche fisse e obbligatorie, oltre al Presidente, sono il Vicepresidente e il Tesoriere. Ogni altro membro oltre al terzo viene considerato un Consigliere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
15.2. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci aventi diritto di voto e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.
15.3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente o quando ne fanno richiesta almeno 2 (due) dei suoi componenti; è validamente costituito con la presenza del Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, e con la presenza di almeno 3 (tre) componenti.
15.4. La comunicazione della convocazione del Consiglio Direttivo avverrà con un preavviso minimo di 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione con uno o più mezzi previsti per la convocazione dell’Assemblea generale. Il preavviso può essere inferiore se tutti i Consiglieri garantiscono la loro presenza.
15.5. Il Presidente nomina di volta in volta, tra i Consiglieri, un segretario con il compito di redigere apposito verbale.
15.6. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente è determinante.
15.7. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) rispettare, osservare e perseguire con diligenza gli Atti Sociali e le finalità ivi previste;
b) respingere le domande di ammissione all’Associazione;
c) curare le convocazioni delle Assemblee generali dei Soci;
d) compilare il bilancio consuntivo e preventivo ed ogni altro rendiconto contabile economico-finanziario e redigere le relazioni ad essi relative;
e) eleggere al proprio interno il Vicepresidente ed il Tesoriere;
f) curare gli affari di ordine amministrativo, economico e finanziario, inclusi l’assunzione di personale dipendente, il conferimento di mandati a liberi professionisti, stipulare contratti con gli istituti di credito, richiedere o partecipare all’erogazione di contributi pubblici o privati e tutto ciò che si rende necessario per il buon andamento dell’Associazione;
g) redigere e presentare annualmente entro il 30 settembre di ogni anno il programma delle attività dell’Associazione;
h) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale e al funzionamento e all’organizzazione interna dell’Associazione;
i) nominare singoli Soci come responsabili di vari ambiti delle attività dell’Associazione nonché promuovere la formazione di gruppi di lavoro tra i Soci, strumentali al raggiungimento dello Scopo Sociale; gli incarichi ed i gruppi di lavoro sono disciplinati nel regolamento;
j) adottare provvedimenti disciplinari e deliberare sulla perdita della qualifica di Socio.
15.8. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti, a loro scelta,  provvederanno entro 60 (sessanta) giorni alla sostituzione con i primi dei non eletti o, qualora non ve ne siano, cooptando uno dei Soci avente diritto di voto ovvero alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci per surrogare i Consiglieri mancanti. I nuovi Consiglieri resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.
15.9. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora il Presidente rassegni le sue dimissioni o il Consiglio Direttivo venga a perdere la maggioranza semplice dei suoi componenti per dimissioni o per qualsiasi altra causa. Prima del suo scioglimento, il Presidente, entro 30 (trenta) giorni, provvede alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria per le nuove elezioni e a recepire le nuove eventuali candidature.

Art. 16. Elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo
16.1. Le elezioni del Presidente e dei Consiglieri avverranno, a scrutinio segreto, in Assemblea Ordinaria convocata tra il 15 maggio e il 30 giugno dell’anno in cui si renderanno necessarie.
16.2. Le candidature e gli eventuali programmi dovranno essere fatte pervenire al Consiglio Direttivo nel termine di 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea Ordinaria. Unitamente alla propria candidatura, l’aspirante Presidente può indicare quali candidati Consiglieri gradirebbe per il futuro Consiglio Direttivo.
16.3. Il Consiglio Direttivo dovrà trasmettere i nominativi dei candidati alla carica di Presidente e di Consigliere e gli eventuali programmi al domicilio di tutti Soci, come risultante dal libro soci, a mezzo posta elettronica, posta ordinaria o con raccomandata, fax, telegramma o altro mezzo idoneo almeno 7 (sette) giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea Ordinaria.
16.4. Il Presidente viene eletto per votazione diretta con la maggioranza semplice dei presenti all’Assemblea Ordinaria, validamente costituita. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza, si procederà ad una nuova votazione tra i due candidati che abbiano ottenuto i maggiori voti. Per l’elezione del Presidente, ciascun Socio può esprimere una sola preferenza, con l’esclusione delle deleghe.
16.5. Successivamente allo scrutinio dei voti per l’elezione del Presidente ed alla sua proclamazione si procederà alla elezione dei Consiglieri. I candidati non eletti alla Presidenza sono di diritto candidati come Consiglieri.
16.6. I Consiglieri sono eletti per votazione diretta, separata e successiva a quella del Presidente durante la medesima Assemblea Ordinaria.
16.7. Per l’elezione dei Consiglieri, ciascun Socio può esprimere una sola preferenza, con l’esclusione delle deleghe.
16.8. Verranno eletti 4 (quattro) consiglieri in caso di altrettante o più candidature; verranno eletti 2 (due) consiglieri nel caso di 3 (tre) o meno candidature.
16.9. Il nuovo Presidente ed i nuovi Consiglieri entreranno in carica dal 1° luglio seguente l’Assemblea Ordinaria; le cariche di Vicepresidente e di Tesoriere saranno rese note a tutti i Soci entro 15 (quindici) giorni dalla data dell’elezione.

Art. 17. Il Presidente dell’Associazione
17.1. Il Presidente:
a) è il legale rappresentante dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio;
b) è eletto dall’Assemblea generale in sessione Ordinaria, con votazione segreta, e dura in carica due anni;
c) presiede le Assemblee generali dei Soci ed il Consiglio Direttivo;
d) cura la gestione dell’attività dell’Associazione;
e) può conferire procure o deleghe ad uno o più Consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti.
17.2. Il Presidente può realizzare autonomamente spese o investimenti fino ad un limite di € 500,00 (cinquecento), per deliberare in merito ad importi superiori è necessaria la convocazione del Consiglio Direttivo.

Art. 18. Il Vicepresidente
18.1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 19. Il Tesoriere
19.1. Il Tesoriere cura la gestione economico-finanziaria e della cassa dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili e sociali nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 20. Patrimonio
20.1. I mezzi finanziari sono costituiti:
a) dalle quote annuali associative;
b) dai contributi annuali dei Sostenitori;
c) dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione, istituzionali o connesse con lo Scopo Sociale, incluse quelle commerciali e produttive marginali;
d) da eventuali diritti su opere dell’ingegno o brevetti;
e) da eventuali proprietà immobiliari o altri beni mobili di proprietà dell’Associazione;
f) da erogazioni liberali e oblazioni e dai contributi volontari di persone, enti od associazioni, ovvero da donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
g) da rimborsi derivanti da convenzioni;
h) entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.
20.2. Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere apposito rendiconto da cui risultino, nel dettaglio, le entrate e le spese sostenute.

Art. 21. Anno sociale. Bilancio dell’Associazione
21.1. L’esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
21.2. Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea generale Ordinaria da tenersi entro il 30 aprile di ogni anno successivo alla chiusura dell’esercizio.
21.3. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Soci.
21.4. Copia del bilancio deve essere messa a disposizione di tutti i Soci, contestualmente alla convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

Art. 22. Sezioni
22.1. L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi e nelle città che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 23. Clausola Compromissoria
23.1. Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati.
23.2. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
23.3. L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 (venti) giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal Presidente.
23.4. L’arbitrato avrà sede in Ravenna, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.
23.5. Qualora si renda necessario, dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla legge.

Art. 24. Norma di rinvio
24.1. Per quanto non espressamente riportato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383 in materia di disciplina delle associazioni di promozione sociale ed alle altre norme di legge vigenti.

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